Risposta del Ministero della Salute ad un quesito posto dalla Regione Emilia Romagna a chiarimento di eventuali dubbi
Gentili colleghi della mobilità sanitaria internazionale nel dare risposta al quesito posto dalla collega della Regione Emilia Romagna, trattandosi di un tema ricorrente e già affrontato in altre occasioni, vi metto per conoscenza della risposta in modo che possiate rispondere alle ASL di vostra competenza laddove tale quesito venga a Voi posto direttamente.
I nuovi Regolamenti europei di sicurezza Sociale 883/04 e 987/09 fissano nuove Regole e nuovi termini per la presentazione, verifica e liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilità internazionale introducendo tra l’altro la possibilità di interessi moratori nei casi di ritardato pagamento di tali prestazioni.
In particolare l’art. 67 del Reg. 987/09 ai punti 1) e 2) fissa i termini di presentazione delle fatture rispettivamente al costo effettivo ed a forfait mensile, ma mentre per il 1) punto (costo) viene detto che:
I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell’istituzione creditrice.
per iscritti in contabilità intendiamo quando l’Istituzione creditrice ha tutti gli elementi per emettere fattura all’Istituzione competente, l’attestato in questo caso.
In questi casi la fattura andrà inserita (questo ASPE-UE lo consente) come fattura relativa al semestre in cui si è ricevuto l’attestato di diritto e da quella data vanno calcolati i dodici mesi utili alla fatturazione Così ad esempio se si riceva a luglio 2012 un certificato sostitutivo provvisorio ( già richiesto in precedenza al momento della prestazione), che copre l’assistenza dal 1 gennaio 2010 al 1 marzo 2010, si dovranno mantenere sulla fattura tali periodi di prestazione ma si andrà ad indicare che la fattura è relativa al 2° semestre 2012, poiché originata da un attestato emesso a luglio 2012, data in cui la ASL la iscrive in contabilità; pertanto deve essere notificata al Paese estero non più tardi della fine del 2° semestre 2013 pena l’inesigibilità della fatturazione così come disposto dall’art. 4 del citato Regolamento.
Discorso diverso per quanto concerne le fatturazioni a forfait il punto 2) del Reg. 987/09 recita:
I crediti a forfait di un anno civile sono presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l’anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell’anno seguente l’anno di riferimento.
Per la fatturazione a forfait quindi, i termini di presentazione sono sempre correlati all’anno di riferimento e non si ricollegano a quando sono stati iscritti in contabilità (ovvero quando in un periodo successivo si sia ricevuto un attestato a copertura della prestazione), pertanto non è possibile introdurre fatturazioni a forfait oltre l’anno successivo a quello di fatturazione*.
Da ultimo il punto 4) art. 67 Reg. 987/09 recita:
I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono presi in considerazione.
*) Per il Forfait le quote in fatturazione vanno presentate (presentazione dell’inventario) entro l’anno successivo quello di riferimento (es. nel 2012 si fatturerà l’anno 2011) quando poi verrà approvato il costo medio di quell’anno verrà comunicato al Paese estero l’ammontare economico della singola quota fatturata che diventerà il moltiplicatore per il numero delle quote richieste. Ovvero l’importo economico della richiesta verrà comunicato dopo la pubblicazione in GUCE del costo medio approvato per l’anno di riferimento.
Vi preghiamo pertanto di voler trasmettere le informazioni di cui sopra alle vostre ASL per il seguito di competenza.
Dr. Andrea Venanzi - Ministero della Salute